1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a sviluppare una piattaforma finanziaria inclusiva per il settore cinematografico e audiovisivo favorendo l'accesso di intermediari finanziari e di investitori privati nei meccanismi di sostegno al cinema e all'audiovisivo, sia attraverso la previsione di interventi e di strumenti finanziari innovativi, sia tramite meccanismi di defiscalizzazione degli investimenti privati di provenienza esogena al sistema cine
a) riconoscimento alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza e simili con imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito di imposta, da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare non superiore al 50 per cento dell'investimento effettuato;
b) riconoscimento alle imprese, non operanti nel settore cinematografico e audiovisivo, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza e simili con imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al 30 per cento dell'investimento effettuato;
c) individuazione di meccanismi di tassazione sostitutiva dei proventi netti incassati dalle persone fisiche o dalle imprese di cui alle lettere a) e b) in eccedenza rispetto all'investimento effettuato;
d) obbligo per le imprese di produzione che beneficiano degli investimenti di utilizzare il 100 per cento di tali risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera italiana e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione;
e) il credito di imposta di cui alla lettera a) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
f) introduzione di un credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro e condizionato al sostenimento in Italia di spese di produzione non inferiori al doppio del credito di imposta stesso;
g) introduzione di un credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione di opere di nazionalità italiana od europea, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro;
h) introduzione di un credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle sale cinematografiche gestite ovvero pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove
i) previsione di norme per la deducibilità o per la detraibilità dalle imposte dirette degli investimenti compiuti da imprese non operanti nel settore cinematografico e audiovisivo e destinati alla produzione di opere filmiche e audiovisive di produttori indipendenti nazionali, anche qualora tali investimenti avvengano attraverso la partecipazione a iniziative di raccolta di fondi attuate da società o da organismi pubblici e privati e da destinare al finanziamento delle produzioni cinematografiche e audiovisive di cui al presente comma;
l) previsione di benefìci fiscali in favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva nazionali che, utilizzando mano d'opera e professionisti italiani, prestano servizi di produzione esecutiva a committenti esteri;
m) riduzione e armonizzazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate alle seguenti operazioni, attività e contratti:
1) la vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive, nonché i contratti di distribuzione, di noleggio, di mandato, di agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento delle opere medesime;
2) gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi all'esecuzione e all'estinzione delle operazioni di finanziamento di cui al presente comma;
3) gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, esclusa l'acquisizione in proprietà di beni immobili da parte dei medesimi soggetti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa