Art. 30.
(Delega al Governo per le misure di incentivazione e di agevolazione fiscale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a sviluppare una piattaforma finanziaria inclusiva per il settore cinematografico e audiovisivo favorendo l'accesso di intermediari finanziari e di investitori privati nei meccanismi di sostegno al cinema e all'audiovisivo, sia attraverso la previsione di interventi e di strumenti finanziari innovativi, sia tramite meccanismi di defiscalizzazione degli investimenti privati di provenienza esogena al sistema cine

 

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matografico e audiovisivo, nonché altre agevolazioni fiscali allo scopo di favorire il reperimento di capitali da parte delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. I decreti legislativi di cui al presente comma devono, inoltre, attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riconoscimento alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza e simili con imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito di imposta, da utilizzare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare non superiore al 50 per cento dell'investimento effettuato;

          b) riconoscimento alle imprese, non operanti nel settore cinematografico e audiovisivo, che investono nella produzione di opere cinematografiche o audiovisive attraverso contratti di associazione in partecipazione, cointeressenza e simili con imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, per un periodo non superiore a cinque anni, di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore al 30 per cento dell'investimento effettuato;

          c) individuazione di meccanismi di tassazione sostitutiva dei proventi netti incassati dalle persone fisiche o dalle imprese di cui alle lettere a) e b) in eccedenza rispetto all'investimento effettuato;

          d) obbligo per le imprese di produzione che beneficiano degli investimenti di utilizzare il 100 per cento di tali risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera italiana e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione;

          e) il credito di imposta di cui alla lettera a) non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul

 

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reddito delle persone fisiche, non può eccedere la somma di 25.000 euro per ciascun periodo di imposta e il relativo investimento non può rappresentare più del 5 per cento del costo complessivo di produzione;

          f) introduzione di un credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 20 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro e condizionato al sostenimento in Italia di spese di produzione non inferiori al doppio del credito di imposta stesso;

          g) introduzione di un credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione di opere di nazionalità italiana od europea, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro;

          h) introduzione di un credito di imposta per le imprese di esercizio cinematografico, eventualmente alternativo a qualsiasi altro beneficio o provvidenza previsto dalla legislazione vigente in materia, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle sale cinematografiche gestite ovvero pari al 20 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove

 

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sale cinematografiche, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuna impresa, 5.000.000 di euro;

          i) previsione di norme per la deducibilità o per la detraibilità dalle imposte dirette degli investimenti compiuti da imprese non operanti nel settore cinematografico e audiovisivo e destinati alla produzione di opere filmiche e audiovisive di produttori indipendenti nazionali, anche qualora tali investimenti avvengano attraverso la partecipazione a iniziative di raccolta di fondi attuate da società o da organismi pubblici e privati e da destinare al finanziamento delle produzioni cinematografiche e audiovisive di cui al presente comma;

          l) previsione di benefìci fiscali in favore di imprese di produzione cinematografica e audiovisiva nazionali che, utilizzando mano d'opera e professionisti italiani, prestano servizi di produzione esecutiva a committenti esteri;

          m) riduzione e armonizzazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate alle seguenti operazioni, attività e contratti:

              1) la vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive, nonché i contratti di distribuzione, di noleggio, di mandato, di agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento delle opere medesime;

              2) gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi e dei contributi di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi all'esecuzione e all'estinzione delle operazioni di finanziamento di cui al presente comma;

              3) gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, esclusa l'acquisizione in proprietà di beni immobili da parte dei medesimi soggetti.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa

 

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con il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle comunicazioni, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.
      3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure previsti dai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.